CCNL aziende termali: ecco il rinnovo 2024-27CCNL aziende termali: ecco il rinnovo 2024-27CCNL aziende termali: ecco il rinnovo 2024-27CCNL aziende termali: ecco il rinnovo 2024-27
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Il giorno 8 ottobre 2024, dopo oltre un anno di trattative,  il rinnovo del Contratto Nazionale ai 15mila dipendenti delle aziende termali e dei centri benessere termali è stato applicato; a comunicarlo sono i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs firmatari con Federterme Confindustria.

Tale ipotesi di accordo, che verrà sottoposta, nelle prossime settimane, alla consultazione delle assemblee dei lavoratori,  resterà in vigore dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2027.

L’aumento economico a regime definito con il rinnovo è pari a 200 euro  complessivi per il 4° livello, da riparametrare per gli altri livelli; ciò significa un importo  salariale complessivo medio di oltre 6.400 euro per ogni lavoratore  nell’arco della vigenza contrattuale.

 La prima tranche di aumento salariale, pari ad €60, sarà erogata già con la retribuzione di ottobre 2024, l’ultima  di 35 euro a dicembre 2026.

Inoltre, dal punto di vista economico sono previste le seguenti iniziative:

  •  dal 1° gennaio 2025 un sistema di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori con un contributo di 15 euro una tantum per ciascun iscritta/o, da versare a carico dell’impresa, all’atto dell’iscrizione, e  un contributo mensile pari a 10 euro a carico dell’azienda e a 2 euro a carico della lavoratrice/del lavoratore.
  •  il rafforzamento del secondo livello di contrattazione con l’introduzione del tema della malattia e dell’infortunio non sul lavoro tra le materie oggetto di contrattazione di secondo livello, per l’adozione di condizioni di miglior favore
  • il miglioramento economico per i congedi legati a maternità, paternità e parentali, in particolare con l’ integrazione fino al  100% della retribuzione  ai fini della quattordicesima mensilità, maturata durante i periodi di congedo di maternità obbligatorio e congedo di paternità, obbligatorio e facoltativo; riconoscimento della maturazione dei ratei di ferie, riposi per riduzione dell’orario, ex festività, tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità durante i periodi di congedo parentale.
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